venerdì 20 luglio 2012

Leasing Finanziario e IAS 17: la prevalenza della sostanza sulla forma.

Dopo qualche tempo in cui non ho potuto scrivere post, grazie alle scadenze fiscali e di bilancio posso finalmente aggiornare il blog. Cercherò in futuro di essere + regolare, almeno nell'immediato (anche perchè in questo periodo dispongo di più tempo fino al rientro dalle ferie).

L'argomento di oggi è di quelli che si cercano sempre di evitare quando si tratta di gestione cespiti: il leasing. E' difficile trovare una gestione del cespite in leasing che sia integrato con il sitema informativo che gestisce i cespiti, perchè le modalità di calcolo degli interessi e del capitale spesso non corrispondono a quelli forniti dalla società di leasing ed i macchinari in leasing non sono di solito numerosi. Detto questo però è meglio riepilogare i punti principali della materia.

Il contratto di leasing è un contratto “atipico”  che prevede l’utilizzo di un determinato bene in cambio di un canone di locazione periodico con possibilità di riscatto finale.

Il principio contabile n. 1 dell’OIC classifica il trattamento contabile delle operazioni di Leasing in due tipologie: leasing “finanziario” e leasing “operativo”. Il leasing finanziario comprende quelle operazioni in cui la locazione trasferisce in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene ed al termine del periodo di locazione l’utilizzatore può decidere se acquistare o meno il bene. Nella sostanza il leasing finanziario si concretizza in un finanziamento per l’uso di un bene garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà dello stesso fino all’eventuale riscatto dell’utilizzatore. Il leasing operativo viene individuato con una regola di  tipo residuale con le operazioni che non rispecchiano i requisiti del leasing finanziario.
Il D.Lgs. 38/2005, modificando  gli artt. 102 e 108 del TUIR, ha consentito la deduzione delle operazioni di leasing contabilizzate secondo il criterio finanziario previsto dallo IAS 17. Con la modifica si consente al locatario di: iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale il bene acquistato con un contratto di leasing finanziario; dedurre i rispettivi ammortamenti ed interessi, e la differenza tra il canone di leasing e detti componenti.
La locazione finanziaria può essere contabilizzata col metodo patrimoniale, attualmente in uso, o col metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali.
Con il Metodo Patrimoniale si rileva contabilmente il contratto in base alla sua forma giuridica, come semplice locazione.
L’utilizzatore imputa a conto economico i canoni per competenza e nei conti d’ordine i canoni residui da corrispondere, mentre il bene viene iscritto a patrimonio solo al momento del riscatto, e successivamente ammortizzato secondo il criterio della “residua possibilità di utilizzazione”.
Aggiungiamo sempre che il metodo patrimoniale è l'unico consentito secondo i principi contabili italiani per le aziende che non utilizzano glia IAS IFRS.
Con il Metodo Finanziario alla stipula del contratto l’utilizzatore iscrive il bene locato tra le immobilizzazioni materiali e il debito complessivo verso la concedente nel passivo.
Il bene viene successivamente ammortizzato in funzione del suo prevedibile ciclo di vita, mentre i canoni vengono suddivisi in quota capitale e quota interessi.
La quota capitale viene contabilizzata a riduzione del debito e gli interessi vanno imputati a conto economico secondo il criterio della competenza.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si concretizza in pieno  con la contabilizzazione dei contratti di locazione con il metodo finanziario, in conformità al principio contabile internazionale IAS 17 applicabile dal 1 gennaio 2005 alle società quotate in borsa.
In base al metodo finanziario non sarà più necessario calcolare i risconti in sede di redazione del bilancio di esercizio, ma sarà necessario procedere all’ammortamento del bene già contabilizzato a patrimonio tra i beni materiali.
La quota di ammortamento annua dovrà essere calcolata utilizzando il criterio civilistico della vita utile del bene, che potrebbe fornire un valore non corrispondente alla somma delle quote capitale dei canoni di leasing del periodo di imposta.
In tal caso si avrebbe una discrepanza contabile tra riduzione del debito verso la società di leasing e quota di ammortamento.
Le poste non imputate a conto economico in ottemperanza a quanto disposto dagli IAS, vengono comunque dedotte extra-contabilmente ricorrendo all’utilizzo dello schema di riconciliazione previsto dall’art. 109 del TUIR (quadro EC del modello UNICO Società di Capitali, almeno quello che ne rimane!).
Per la quantificazione della quota di interessi di competenza dell’esercizio, sarà necessario richiedere alla società di leasing l’esatta suddivisione della quota capitale e della quota interessi, oppure procedere all’individuazione della stessa mediante l’utilizzo di formule di attualizzazione.