mercoledì 28 marzo 2012

Gestione dei Contributi in C\Impianti

Dato che nelle ultime settimane mi sono imbattuto in questa problematica nel fornire consulenza sul Package Cespiti ai clienti, faccio un breve riepilogo dell'argomento.

Aspetti Civilistici.

I contributi c\impianti vengono erogati dallo Stato od altri Enti Pubblici allo scopo specifico di far acquistare beni strumentali.
Nello IAS 16 sono previste 2 modalità di contabilizzazione:
  1. metodo della rappresentazione netta: i contributi vengono portati a riduzione del costo del cespite cui si riferiscono e vengono quindi portati a conto economico ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto del contributo;
  2. metodo del risconto: i contributi vengono imputati alla voce A.5 di conto economico e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione dei risconti passivi. Il calcolo ammortamento viene fatto sull'ammontare del cespite al lordo del contributo.
Aspetti Fiscali.

I contributi c\impianti concorrono alla formazione del reddito imponibile sulla base della vita utile del cespite a cui si riferiscono. Sono sempre rilevanti ai fini IRAP.

Aspetti Contabili.

Si ipotizza l'acquisto di un impianto per € 100.000,00 in data 30/06/2011 con contributo pari al 50% ed ammortamento al 20%.

ACQUISTO IMPIANTO    30/06/2011

Impianto
Iva a credito
a Fornitori 100.000
  20.000
120.000

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 30/06/2011
Crediti verso Ente a Contributi c/impianti 50.000

EROGAZIONE CONTRIBUTO 30/06/2011
Banca c/c a Crediti verso Ente 50.000


Scritture di fine anno:

AMMORTAMENTO PRO RATA: (100.000*20%) * 6/12 = 10.000,00
Ammortamento Impianti a Fondo Ammortamento Impianti 10.000


CONTRIBUTO DI COMPETENZA: 50.000*20%*6/12 = 5.000
RISCONTO: 50.000-5.000 = 45.000
Contributi c/impianti a Risconti passivi 45.000









mercoledì 21 marzo 2012

Un prospettino Irap.

Nella famosa finanziaria del 2008, per quanto riguarda l'IRAP si imponeva che " al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell' irap e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito" i soggetti ires debbano determinare la base imponibile pari alla differenza tra il valore ed i costi della produzione lettere A) e B) del 2425 cc, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12), 13) come risultano dal C/e dell'esercizio.
In contemporanea con l'abolizione dell'art. 11 bis del decreto istitutivo dell'irap venne data piena rilevanza al principio di derivazione del reddito dai risultati di bilancio: quindi dal 2008 sono irrilevanti le variazioni fiscali operate in sede di imposte sui redditi.

Gli effetti IRAP sui cespiti con deducibilità parziale IRES:

i costi e gli ammortamenti  relativi alla telefonia sono completamente deducibili, a differenza di quanto indicato nel 164 comma 9 e 102 comma 9 del TUIR.

Bozza base imponibile IRAP:

   Valore della produzione A)

- Costi della Produzione B) con esclusione:
                                        B9)   personale + oneri sociali + TFR
                                        B10) lett.c) e d) altre sval. e sval. crediti compresi nell'attivo e disp. liq.
                                        B12) Acc. per rischi
                                        B13) Altri acc.
+ Plusvalenze da alienzazioni cespiti
-  Minusvalenze alien.cespiti

+ quota interessi leasing
+ perdite su crediti
+ ICI

- inail
- apprendisti
- cfl
- diversamente abili
- personale R & S

+ collaboratori c.c. + a progetto + prestazioni occasionali

Marchi e avviamento 1/18 del costo


- 4600 per ogni dipendend. a t.i. ragguagliato ad anno
- contr prev ed ass c\azienda per personale di cui sopra (in alternativa a ded. personale ricerca)

giovedì 15 marzo 2012

... sulla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento

Incredibile! Ancora oggi dopo che sono passati anni dall'abolizione dell'ammortamento anticipato, si era nel 2008, dopo che il principio di derivazione della quota fiscale dalla quota a conto economico è ormai da 4 esercizi che viene calcolata, vengo a scoprire di grossi ERP (blasonatissimi!) Che non fanno il controllo di deducibilità fiscale nel calcolo della quota ammortamento per l'ambiente fiscale. Dopo qualche verifica la cosa è confermata, quindi il povero amministrativo che lancia le quote di ammortamento nell'applicativo di turno ERP super poi deve andare su excel a fare i soliti fogli da incubo per dare ai fiscalisti il dato certo sugli ammortamenti da portare per il calcolo delle imposte.

Questo lo schemino su cui lavorare:
se la quota civilistica è minore del massimo fiscalmente ammesso allora considero la quota civilistica;
se la quota civilistica è maggiore di quella fiscalmente deducibile allora  considero la quota fiscale;

Nel primo caso non ho differenze temporanee tra ambienti fiscali e civilistici quindi non genero imposte differite ( nel senso di anticipate), mentre nel secondo caso genero imposte anticipate.

Chiaramente il delta è generato da:

1. data inizio ammortamento del cespite che civilisticamente utilizza il pro rata mentre fiscalmente il forfait 50% al primo anno;

2. vita utile del cespite diversa nel caso di adozione IAS per la contabilità civilistica.

Nei prossimi giorni pubblicherò dei lay out con alcuni esempi.